Riconoscimento paternità e rimborso del genitore che ha provveduto al mantenimento: la sentenza del Tribunale di Napoli Nord del 13/07/2022 

dichiarazione giudiziale di paternità e richiesta di rimborso

“Il figlio maggiorenne che agisca per ottenere la dichiarazione giudiziale di paternità non può formulare richiesta di condanna del presunto padre al pagamento del contributo del suo mantenimento poichè tale domanda può essere formulata solo dall’altro genitore che a tale mantenimento abbia provveduto; il figlio, però, può formulare una richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c. per la privazione illecita della figura genitoriale.”

Tribunale di Napoli Nord del 13 luglio 2022 

Ciascun genitore è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli fin dalla nascita. Nel caso in cui si proceda a una sentenza di accertamento della filiazione naturale e questa rilevi la sussistenza del legame biologico, al figlio competono i diritti con efficacia retroattiva. Il genitore che abbia provveduto integralmente al mantenimento del figlio avrà quindi diritto a un rimborso. Il figlio non può essere l’autore della richiesta, che deve essere formulata espressamente dal genitore adempiente. Ciò che il figlio può fare è richiedere il risarcimento del danno ex art. 2059 c.c. per la privazione illecita della figura genitoriale. L’abbandono da parte del genitore è di fatto una sottrazione alla responsabilità genitoriale ed è pertanto risarcibile perché lesivo dei diritti dei figli costituzionalmente garantiti.

Riconoscimento e disconoscimento della paternità sono temi complessi e delicati. Per qualsiasi chiarimento in merito o richiesta di consulenza, contattate i professionisti dello studio legale Dosi & Associati ai recapiti disponibili nell’apposita sezione.

 




0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *