Indagini della polizia tributaria verso il coniuge che occulta i propri redditi nel giudizio di separazione o divorzio: la sentenza della Cassazione Civile del 19/07/2022
“In tema di separazione giudiziale dei coniugi, ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, occorre accertare il tenore di vita della famiglia durante la convivenza dei coniugi, assumendo a tal fine rilievo anche i redditi occultati al fisco, per l’accertamento dei quali l’ordinamento prevede strumenti processuali ufficiosi, quali le indagini della polizia tributaria. Il potere di disporre indagini di polizia tributaria, anche d’ufficio, costituisce una deroga ai principi generali in materia di onere della prova; ma va esercitato qualora il Giudice ritenga che siano stati allegati fatti precisi e circostanziati in ordine all’incompletezza o all’inattendibilità delle risultanze fiscali di uno dei coniugi”.
Cassazione Civile, Sez. I, Ord., 19 luglio 2022, n. 22616
Accade frequentemente che il coniuge economicamente più debole e richiedente l’assegno di mantenimento per sé e\o per i figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, non riesca a provare che la situazione economica del coniuge non corrisponde realmente a quanto dal medesimo rappresentato in sede di separazione o divorzio.
Nell’ambito del procedimento di separazione o divorzio, la legge prevede l’obbligo per entrambi i coniugi di allegare al ricorso introduttivo le ultime tre dichiarazioni dei redditi nonché ogni altra documentazione relativa al loro patrimonio personale (ad esempio: visure catastali, visure del PRA, estratti conti correnti bancari etc.) e ciò indipendentemente dalle questioni oggetto della controversia familiare.
Tuttavia, qualora sia palese l’inattendibilità delle dichiarazioni reddituali depositate dal coniuge a cui viene richiesto l’assegno di mantenimento, il giudice ha il dovere di disporre le indagini della polizia tributaria nei confronti del medesimo al fine di riconoscere o quantificare correttamente tale assegno in favore del coniuge meno abbiente e\o dei figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Ebbene va rilevato che tali indagini non vengono disposte esclusivamente d’ufficio (ovvero dal giudice stesso), ma potrà essere lo stesso coniuge richiedente l’assegno di mantenimento che potrà, in ossequio ai principi sull’onere della prova, fornire al giudice tutti gli elementi, anche solo di natura presuntiva, che possano indurre l’organo giudicante a ritenere necessario od opportuno un’indagine tributaria nei confronti dell’altro coniuge.
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