L’inizio di una nuova convivenza non determina la perdita dell’assegno divorzile (sentenza n. 32198/21 Sezioni Unite)

erogazione dell'assegno divorzile in caso di nuova convivenza

“Il coniuge più debole, benché si sia ricostituito una diversa comunità familiare, avrà comunque diritto all’assegno divorzile se fornirà la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio; dell’apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell’ex coniuge.”

5 novembre 2021, n. 32198/21 Sezioni Unite della Cassazione

La sentenza n. 32198 del 5 novembre 2021 si esprime sulla questione dell’assegno divorzile in caso di nuova convivenza da parte del coniuge ricevente. Il punto è quindi quello di “individuare, al di fuori di automatismi non consentiti dalla legge, e contrastanti con la funzione anche compensativa dell’assegno, il punto di equilibrio tra il principio di autoresponsabilità e la tutela della riaffermata solidarietà post-coniugale“.

La soluzione adottata è quella della caducazione non automatica dell’intero assegno di divorzio, ma esclusivamente della sua componente assistenziale. L’assegno divorzile, infatti, ha una doppia natura assistenziale e compensativo-perequativa, soltanto quest’ultima permane in caso di nuova convivenza. Nella sentenza, infatti, si legge: “se il coniuge più debole ha sacrificato la propria esistenza professionale a favore delle esigenze familiari, è ingiusto che egli perda qualsiasi diritto a una compensazione dei sacrifici fatti solo perchè, al momento del divorzio o prima di esso, si è ricostruito una vita affettiva.” Ciò significa che in caso di nuova convivenza il coniuge beneficiario non perderà in automatico il proprio diritto all’assegno, ma questo potrà essere rivisto in funzione della sola componente compensativa.

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