ASSEGNO DI DIVORZIO: come applicare la sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018

La questione delle modalità di erogazione dell’assegno di divorzio è stata sempre molto dibattuta e la giurisprudenza italiana ha assunto diverse posizioni nel tempo. In questo approfondimento andiamo a spiegare come applicare la Sentenza delle Sezioni Unite n. 18297/2019, fermo restando che per informazioni dettagliate vi invitiamo a richiedere una consulenza dei nostri esperti avvocati matrimonialisti.

La funzione dell’assegno di divorzio nel nuovo orientamento delle Sezioni Unite: l’interpretazione dell’art. 5, comma 6 della legge sul divorzio

Il punto centrale – e al tempo stesso il dato fortemente innovativo – dell’interpretazione che con la sentenza 18287/2018 1 le Sezioni Unite hanno dato dell’art. 5, comma 6, della legge sul divorzio2, è costituito dalla considerazione che l’inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge che ri­chiede l’assegno divorzile non può essere valutata al di fuori degli indicatori contenuti nella parte iniziale della norma (soprattutto le condizioni dei coniugi, il contributo personale ed economico dato alla vita matrimoniale, la durata del matrimonio). Pertanto vanno considerate del tutto su­perate le interpretazioni che valutano l’inadeguatezza dei redditi prescindendo da tali indicatori e cioè sia l’interpretazione data trent’anni fa dalle Sezioni Unite (n. 11490/1990), sia quella data di recente dalla Prima Sezione della Cassazione (n. 11504/2017). Le Sezioni Unite del 1990 avevano, infatti, stabilito che l’inadeguatezza dei redditi deve essere valutata in relazione al tenore di vita pregresso3, mentre la prima Sezione nel 2017 ha ricondotto il giudizio di inadeguatezza alla non  autosufficienza economica del coniuge richiedente4. Entrambe queste interpretazioni – sostengo­no oggi le Sezioni Unite – peccano di astrattezza in quanto sono basate su elementi estranei agli indicatori, richiamati dalla prima parte della norma, di cui il giudice deve tenere conto quando si occupa dell’assegno divorzile. Proprio per questo motivo non ha più ragione di esistere la distinzio­ne tra fase dell’an debeatur e fase del quantum debeatur: compito del giudice è quello di valutare, nell’ambito di un giudizio unitario, se e in che termini l’eventuale disparità dei redditi tra i coniugi (e quindi l’inadeguatezza dei mezzi a disposizione di un coniuge rispetto all’altro) sia collegata al contributo portato alla vita matrimoniale da ciascun coniuge, alle rispettive condizioni personali e alla durata del matrimonio e in che misura tale disparità debba essere perequata (funzione assi­stenziale, perequativa, compensativa dell’assegno divorzile).

La verifica dell’inadeguatezza dei mezzi

Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell’incipit della norma – così espressamente so­stengono oggi le Sezioni Unite – deve condurre ad una valutazione concreta ed effettiva dell’i­nadeguatezza dei mezzi e dell’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia (art. 5, comma 9, della legge sul divorzio). Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori conte­nuti nella prima parte dell’art. 5, comma 6, al fine di accertare se l’eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all’atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di ma­trimonio, con il conseguente sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti.

Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l’accertamento relativo all’inadeguatezza dei mezzi ed all’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia salda­mente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari.

In questo contesto l’accertamento del giudice non è conseguenza di un’inesistente ultrattività dell’unione matrimoniale, definitivamente sciolta, tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all’assegno, che con­ferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l’esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamilia­ri, in relazione alla durata del matrimonio e all’età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell’inadeguatezza dei mezzi e dell’incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell’art. 5, comma 6, prefigurano, perciò, una funzione perequativa e riequilibratrice dell’assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto. All’assegno di divorzio deve, perciò, attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa.

Potete compilare il form o contattarci ai nostri recapiti e richiedere un appuntamento con un avvocato divorzista presso il nostro studio in Roma, via Nomentana n. 257.




0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *