Filiazione, status di figlio, indicazione del nome materno nell’atto di nascita.

Nell’ordinamento francese il rapporto di filiazione è costituito per effetto della indicazione del nome della madre nell’atto di nascita, senza necessità di un ulteriore atto di riconoscimento formale. 

Cass. civ. Sez. II, 25 settembre 2018, n. 22729

Il meccanismo previsto dalla attuale legislazione francese, compatibilmente a quella italiana, è quello che ricollega lo status di figlio alla indicazione della madre nell’atto di nascita e tale disciplina, per espressa volontà legislativa, ha efficacia retroattiva, con ciò privilegiandosi, per i figli già nati al momento di entrata in vigore della Riforma, il favor filiationis rispetto alla piena tutela del diritto all’anonimato della madre, ricollegandosi, anche per il passato, all’indicazione del nome materno nell’atto di stato civile, una implicita rinuncia all’anonimato.

Il diritto agli alimenti consegue alla prova dello stato di bisogno e dell’invalidità al lavoro.

Cass. civ. Sez. II, 24 settembre 2018, n. 22447

Il diritto agli alimenti risulta connesso alla prova, non solamente dello stato di bisogno, bensì anche della impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante l’esplicazione di un’attività di lavoro: pertanto, se il richiedente non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l’impossibilità, per circostanze a lui non imputabili, di trovarsi un’occupazione adeguata alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata.

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