Avvocato matrimonialista: studio legale a Roma

Un avvocato matrimonialista si occupa di tutti gli aspetti connessi al diritto di famiglia, a partire dalle separazioni e dai divorzi per arrivare alle tematiche attinenti all’affidamento e al mantenimento dei figli. Lo studio legale Dosi & Associati, fondato dall’avvocato esperto in diritto di famiglia Gianfranco Dosi, è attivo nel settore da oltre trent’anni e può fornirvi un’assistenza legale continuativa in tutte le materie attinenti il diritto di famiglia ivi comprese quelle connesse al matrimonio. Negli ultimi anni il diritto di famiglia ha subito numerosi cambiamenti con l’introduzione, accanto al matrimonio, di altre due forme di regolamentazione giuridica della vita affettiva e stabile di coppia: l’unione civile tra persone dello stesso sesso (cui si accede con la registrazione presso gli uffici di stato civile) e la convivenza di fatto (per il cui accertamento si fa riferimento alla iscrizione anagrafica).

Avvocato matrimonialista: ruolo e doveri

L’avvocato matrimonialista si occupa di tutte le varie tematiche connesse al diritto di famiglia, con particolare attenzione alle separazioni e alle cause di affidamento e mantenimento dei figli. Questo non significa che l’avvocato matrimonialista si occupi solo di matrimoni arrivati al capolinea, il suo ruolo può anche essere quello di illustrare alla coppia diritti e doveri conseguenti da un eventuale matrimonio futuro. Essere avvocato matrimonialista significa dunque aver maturato specifiche competenze riguardo tutte le tematiche che ruotano attorno al matrimonio, che sono davvero numerose soprattutto quando vi sono figli: diritto minorile, adozione, filiazione, sottrazione di minori e così via sono tutte aree del diritto di famiglia che un avvocato matrimonialista deve conoscere. Il principale dovere di un avvocato matrimonialista è quello di agire nell’interesse primario della tutela dei minori, gestendo al meglio la fase patologica del rapporto matrimoniale cercando di sanare le conflittualità tra i coniugi ove possibile.

Il matrimonio

Il matrimonio è un atto giuridico tramite il quale due persone si scambiano il reciproco consenso a unirsi in un vincolo che attribuisce loro uno status giuridico ben preciso dal quale derivano una serie di diritti e di doveri reciproci. Cominciamo con il definire i tipi di matrimonio che in Italia hanno efficacia giuridica.

Il matrimonio civile

Il matrimonio civile venne introdotto in Italia nel 1865 e, fino al 1929, era l’unica forma di matrimonio che avesse rilevanza giuridica. È bene ricordare che se il matrimonio religioso ha anche effetti civili, il matrimonio civile non ha alcun effetto religioso: si tratta della prima grande differenza tra i due istituti. Pertanto, il matrimonio civile è un atto giuridico che produce i suoi effetti unicamente per lo Stato. Le condizioni richieste dalla legge per procedere al matrimonio civile sono:

  • la maggiore età (art. 84 c.c.);
  • lo stato libero (art. 86 c.c.);
  • l’assenza di uno stato di interdizione (art. 85 c.c.)

Il matrimonio civile si svolge nelle sale comunali e generalmente i tempi per la celebrazione sono piuttosto brevi: circa un mese a partire dal primo appuntamento per le pubblicazioni. Queste ultime hanno la funzione di annunciare pubblicamente il matrimonio imminente, per verificare che i due sposi possiedano tutti i requisiti di legge e permettere a chiunque sia a conoscenza di motivi ostativi alla celebrazione di opporsi alla stessa. 

Il matrimonio si celebra pubblicamente davanti all’Ufficiale dello stato civile, in presenza di due testimoni. Il celebrante legge gli articoli 143, 144 e 147 del Codice Civile dove sono elencati diritti e doveri degli sposi; infine viene redatto l’Atto di matrimonio del quale si fa lettura al termine della celebrazione. 

Il matrimonio concordatario

Il matrimonio concordatario è l’atto che viene celebrato, con rito religioso, davanti a un ministro del culto cattolico e che acquista effetti civili nel momento in cui se ne richiede la trascrizione nell’atto di celebrazione. Anche in questo caso sono richieste le pubblicazioni perché l’ufficiale dello stato civile, dopo le opportune verifiche, rilasci il certificato di nulla osta alla celebrazione. Nel caso del matrimonio concordatario, è però prevista una doppia pubblicazione: quella sulle porte della parrocchia di entrambi gli sposi (se diverse) e quella presso la Casa comunale. Al termine della celebrazione, la redazione dell’Atto di matrimonio in doppio originale viene trasmesso entro cinque giorni all’ufficiale dello stato civile del Comune del luogo di celebrazione del matrimonio, affinché sia trascritto. Nelle successive ventiquattro ore al ricevimento dell’atto, l’ufficiale dello stato civile procede all’accoglimento della richiesta di trascrizione.

In caso di rito religioso, è di gran lunga più diffusa l’opzione del matrimonio concordatario affinché vengano riconosciuti effetti civili all’atto. Bisogna però ricordare che esiste anche l’opzione del matrimonio canonico, valido esclusivamente per la Chiesa e non per lo Stato e soggetto esclusivamente al diritto canonico e al giudizio dei tribunali ecclesiastici.

L’unione civile

Le unioni civili sono regolamentate dalla Legge n. 76 del 20 maggio 2016 e sono il risultato di un lungo e articolato processo che ha infine portato al riconoscimento giuridico delle unioni tra persone dello stesso sesso. La costituzione dell’unione civile avviene attraverso una dichiarazione resa davanti all’ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni. L’iter è simile a quello del matrimonio civile; viene, infatti, redatto l’Atto che, una volta sottoscritto dalle parti, dai testimoni e dal celebrante, viene inserito nel registro delle unioni civili. Di fatto, dal punto di vista economico, l’unione civile è equiparabile a un matrimonio, sebbene sia definita come una «specifica formazione sociale»: le coppie unite civilmente saranno soggette automaticamente al regime di comunione dei beni, a meno che non indichino una scelta differente, e anche per esse si prevede l’obbligo di contribuire ai bisogni comuni e il diritto di successione. Non è, invece, contemplato il dovere di fedeltà. Ci sono poi alcune differenze, soprattutto per quanto concerne le tempistiche dello scioglimento dell’unione: se nel caso del matrimonio i coniugi dovranno rispettare il periodo di separazione (sei mesi in caso di separazione consensuale e un anno in caso di separazione giudiziale), nel caso delle unioni civili i coniugi potranno avere direttamente accesso al divorzio, il quale potrà essere formalizzato con il supporto di un avvocato matrimonialista.

La convivenza di fatto

Ai sensi della Legge n. 76 del 20 maggio 2016, sono, “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile. Appare, ormai, indispensabile tutelare anche quelle coppie che, per scelta personale o motivi di varia natura, decidono di non unirsi in matrimonio, pur avendo consolidato un legame sovrapponibile a quello derivante dal vincolo matrimoniale. Dal punto di vista giuridico, la situazione di convivenza occasionale o coabitazione non può essere considerata convivenza di fatto.

La nuova legge è dunque applicabile a tutte quelle coppie (non legate da rapporti di parentela, affinità o adozione, matrimonio o unione civile) che, per il fatto di convivere stabilmente, costituiscono una “convivenza di fatto”. Non è rilevante che si tratti di due persone appartenenti allo stesso sesso o di sesso differente (questione che invece era precisata in maniera esplicita dall’originario disegno di legge). La legge non trova applicazione nel caso di due persone unite da legami sentimentali o rapporti sessuali continuativi, ma che non vivono sotto lo stesso tetto. Neanche in presenza di un figlio si applica la legge qualora le due persone coinvolte non convivano stabilmente. In altri termini, la legge si rivolge alle coppie che scelgono di costruire un progetto di vita fondato sul desiderio di costituire una famiglia. Inoltre, non sono previste differenziazioni giuridiche tra convivenze registrate e convivenze non registrate: anche se la convivenza non risulta iscritta all’anagrafe, i diritti e i doveri previsti sono attivi in relazione alla semplice sussistenza della convivenza di fatto. Ciò significa che la registrazione effettiva della convivenza ha la sola funzione di individuare il momento di inizio della convivenza stabile. 

Per conoscere tutte le tutele derivanti dallo stato di conviventi di fatto, ci si può rivolgere a un avvocato matrimonialista che saprà indicare tutti gli aspetti giuridici connessi all’istituto della convivenza di fatto. 

Avvocato matrimonialista e avvocato divorzista

Per convenzione, nell’uso comune si tende a marcare la differenza tra avvocato matrimonialista e avvocato divorzista, riferendosi a quest’ultimo come alla figura deputata alla gestione delle cause di divorzio. In realtà, i due termini possono essere intercambiabili: a prescindere dalla denominazione che si intende utilizzare, un avvocato matrimonialista o divorzista è la figura che opera nell’ambito del diritto di famiglia.

Avvocato matrimonialista: lo studio legale Dosi & Associati di Roma

Lo studio legale Dosi & Associati si occupa da più di trent’anni anni delle questioni legali connesse a matrimoni, unioni civili e convivenze di fatto. Contattateci ai nostri recapiti: potrete prendere un appuntamento presso il nostro studio di Roma con un avvocato matrimonialista.

Potete compilare il form o contattarci ai nostri recapiti e richiedere un appuntamento presso il nostro studio in Roma, via Nomentana n. 257.




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