Separazione consensuale con un unico avvocato
È possibile espletare il procedimento di separazione consensuale con un unico avvocato? La risposta non è univoca, tutto dipende infatti dalla modalità di separazione prescelta. In questa sede facciamo chiarezza sulle differenze tra la modalità di separazione consensuale tradizionale e quella con negoziazione assistita. Se desiderate una consulenza personalizzata, invece, potete contattarci ai nostri recapiti: i nostri avvocati esperti in separazione consensuale operano da anni nel diritto di famiglia e saranno lieti di accompagnarvi nel percorso di separazione illustrandovi gli scenari possibili e individuando insieme a voi l’opzione più adatta alle vostre esigenze.
La separazione secondo la modalità tradizionale
C’è un caso in cui la coppia ha la possibilità di scegliere la separazione consensuale con un unico avvocato, e si tratta dell’ipotesi di separazione tradizionale, ossia quella in cui l’accordo di separazione viene autorizzato dal giudice a seguito di un’udienza in tribunale. Questa modalità prevede il deposito in Tribunale di un ricorso congiunto, all’interno del quale l’avvocato ha provveduto a trascrivere le condizioni patrimoniali e quelle relative all’affidamento e al mantenimento dei figli così come concordate dai coniugi. Successivamente, i coniugi sono chiamati a comparire davanti al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione, un istituto volto a ottenere una soluzione della controversia alternativa alla sentenza. Se questo fallisce, l’accordo fra i coniugi viene sottoposto alla valutazione del Tribunale, che verifica la regolarità dell’accordo e che le condizioni in esso contenute rispettino il diritto dei figli. Se la valutazione ha esito positivo, l’accordo viene omologato con sentenza.
La separazione con negoziazione assistita
La negoziazione assistita è uno strumento di risoluzione della crisi alternativo rispetto al Tribunale; nasce, infatti, con l’obiettivo di semplificare il procedimento di separazione e contestualmente alleggerire il carico di lavoro che grava sui tribunali. In questo caso, diversamente dallo scenario tradizionale, i coniugi non possono avvalersi di un unico avvocato per finalizzare l’accordo di separazione consensuale, ma ciascuna delle due parti deve essere assistita da un difensore. Gli atti formali del procedimento di negoziazione assistita sono i seguenti:
- obbligo di informativa. L’art. 2, comma 7, del D.L. 132/2014 precisa che l’avvocato, all’atto del conferimento dell’incarico, ha il dovere deontologico di informare il cliente della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita.
- stipula della convenzione assistita. Si tratta del vero e proprio contratto nel quale viene regolamentata la procedura di negoziazione. Deve avere forma scritta ed essere sottoscritta personalmente sia dalle parti coinvolte che dagli avvocati.
- accordo. Anche l’accordo deve essere redatto per iscritto e sottoscritto dalle parti e dagli avvocati; inoltre, a ciascun avvocato viene richiesto di certificare “la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico”. L’accordo costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Potremmo riassumere le differenze tra la separazione tradizionale e la negoziazione assistita nello schema che segue:
Obbligo di comparsa in Tribunale | Possibilità di ricorrere a un unico avvocato | |
Separazione tradizionale | ✓ | ✓ |
Negoziazione assistita | X | X |
La sentenza 07/04/2014 n. 8057: se l’avvocato ha assistito entrambi i coniugi, non può seguirne uno contro l’altro
C’è un tema di particolare importanza in ambito deontologico, che riguarda il divieto per un avvocato che abbia assistito entrambi i coniugi nel procedimento di separazione di assistere uno dei due in controversie successive tra i medesimi. Il divieto è stabilito dall’art. 51, primo canone, del codice deontologico forense del 1997. In particolare, le Sezioni Unite hanno stabilito che tale divieto è valido anche qualora l’avvocato svolga attività di assistenza formale nei confronti dei due coniugi: non è necessaria, quindi, la prova del conferimento formale dell’incarico.
Potete compilare il form o contattarci ai nostri recapiti e richiedere un appuntamento presso il nostro studio in Roma, via Nomentana n. 257.
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