Separazione consensuale con due avvocati
Non esiste una sola modalità per espletare la separazione consensuale e una delle domande più gettonate riguarda il ruolo degli avvocati e le modalità di conferimento dell’incarico. La possibilità di ricorrere alla separazione consensuale con due avvocati, infatti, può essere un obbligo di legge o una libera scelta a seconda del tipo di procedimento intrapreso. Procedendo nella lettura, potrete conoscere la differenza tra i vari tipi di separazione e i diversi ruoli degli avvocati all’interno degli stessi. Se invece desiderate una panoramica più approfondita sulla separazione consensuale in relazione al vostro caso specifico, saremo lieti di offrirvi una consulenza specializzata. Il nostro team si compone di avvocati specializzati in diritto di famiglia, settore nel quale operiamo da oltre trent’anni: non esitate a contattarci utilizzando gli appositi recapiti.
Negoziazione assistita: la separazione consensuale che richiede due avvocati
Il procedimento di separazione consensuale che per legge prevede la presenza di due avvocati è la negoziazione assistita. Questa procedura consente alle coppie di separarsi consensualmente seguendo un iter decisamente più rapido ed economico rispetto a quello giudiziale. Il procedimento si svolge direttamente negli studi degli avvocati e dunque totalmente al di fuori delle aule del Tribunale.
Separazione consensuale e negoziazione assistita: iter e tempistiche
La separazione consensuale con due avvocati attraverso la negoziazione assistita si svolge in tre fasi:
- l’invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita con annesso termine per la risposta, proposto da un coniuge nei confronti dell’altro con il supporto del proprio avvocato;
- la stipula della convenzione di negoziazione assistita. Al suo interno dovranno essere indicate le parti, i rispettivi avvocati e l’oggetto della controversia, nonché il termine (non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni) entro il quale l’accordo dovrà essere concluso;
- la formalizzazione dell’accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita. Dopo la sottoscrizione della convenzione, infatti, gli avvocati procederanno alla stesura dell’accordo vero e proprio, che conterrà tutte le condizioni scaturite dalle trattative. Anch’esso deve essere sottoscritto dalle parti e dai difensori. Se la coppia ha figli minori, l’accordo deve contenere anche il dettaglio sugli obblighi di mantenimento e sull’affidamento e collocamento degli stessi.
Una volta sottoscritto l’accordo, entro 10 giorni, lo stesso andrà sottoposto al vaglio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente. Questi procederà all’autorizzazione e a quel punto uno o entrambi gli avvocati dovranno trasmettere una copia dell’accordo all’Ufficio di Stato Civile, in modo da permettere la trascrizione a margine dell’atto di matrimonio. L’accordo così stipulato costituisce titolo esecutivo e in quanto tale permette alle parti di procedere subito all’esecuzione coattiva in caso di inadempimento.
In conclusione, l’istituto della negoziazione assistita permette la separazione consensuale con l’ausilio di due avvocati in maniera rapida ed economica, e al tempo stesso assicura un controllo rigoroso della legittimità dell’accordo, soprattutto in presenza di figli. Ai due avvocati è imposto per legge di comportarsi con lealtà (art. 9, comma 2), inoltre i legali hanno l’obbligo della riservatezza sulle informazioni acquisite durante il procedimento, che non potranno essere utilizzate nel giudizio riguardante il medesimo oggetto (in tal caso si cadrebbe nell’illecito disciplinare).
In quali casi l’avvocato può essere uno per entrambi?
La coppia può scegliere di separarsi consensualmente con un solo avvocato ad assistere entrambi nel caso in cui il procedimento si svolga secondo la modalità tradizionale, ossia quella che prevede la comparizione in Tribunale. In questo caso, l’avvocato è incaricato di trascrivere le condizioni di separazione concordate dai coniugi in un ricorso congiunto che viene poi depositato in Tribunale. Successivamente, i coniugi appariranno davanti al Presidente del Tribunale per il tentativo di conciliazione; se questo ha esito negativo, il Tribunale valuta l’accordo per verificarne la regolarità, soprattutto in relazione alla tutela dei diritti dei figli. L’accordo viene poi omologato con sentenza.
Quando non c’è bisogno dell’avvocato
La presenza dell’avvocato non è necessaria in tutti i casi: non viene prevista, infatti, qualora i coniugi scelgano di separarsi attraverso la dichiarazione in Comune davanti al sindaco. Possono sottoscrivere l’accordo di separazione in Comune le coppie in possesso dei seguenti requisiti:
- il matrimonio è stato celebrato in forma civile o in forma religiosa;
- è avvenuta la trascrizione del matrimonio celebrato all’estero;
- uno dei due coniugi ha la residenza nel Comune;
- non ci sono figli minori, maggiorenni portatori di handicap grave, figli economicamente non autosufficienti.
Inoltre, l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, anche l’assegno cosiddetto una tantum. Se la coppia è in possesso di tutti i requisiti, l’accordo viene sottoscritto innanzi all’Ufficiale di Stato civile e, trascorsi almeno 30 giorni, entrambi i coniugi dovranno ripresentarsi davanti allo stesso per la conferma.
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