Trasferimento beni immobiliari in favore del figlio: esenzione imposte di registro anche per la “coppia di fatto”
“L’esenzione delle imposte di registro, in caso di trasferimento a titolo gratuito di unità immobiliari a favore del figlio, si applica quando dall’accordo giurisdizionale o paragiurisdizionale lo stesso risulta elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, anche tra le coppie di fatto”.
Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo, sentenza 19 settembre 2022, n. 374
Nei procedimenti di separazione o divorzio, la regolamentazione degli aspetti economici e patrimoniali rappresenta una questione particolarmente delicata, resa ancor più complessa dal fatto che, in tale ambito, è necessario confrontarsi, non solo, con le norme di natura civilistica ma, anche, con quelle fiscali che possono avere un peso rilevante nelle scelte da compiere.
Per evitare che la pretesa fiscale possa incidere negativamente sulle scelte dei coniugi, il nostro legislatore, mediante l’art. 19 della L. 74/1987, ha stabilito che: “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”
Dunque, laddove i coniugi concludano un accordo di separazione o di divorzio che preveda l’assunzione dell’impegno a trasferire il diritto di proprietà (o di altro diritto reale) su beni immobili in favore dei coniugi medesimi o dei figli., tale trasferimento, rappresentando un elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, sarà esente dal pagamento delle imposte di registro e da ogni altra tassa.
Ebbene, la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo sopra richiamata assume una notevole portata, in quanto estende l’esenzione delle imposte di registro anche all’ipotesi di accordi tra genitori non uniti in matrimonio (c.d. coppia di fatto) finalizzati a regolamentare gli aspetti inerenti l’affidamento e il mantenimento dei figli.
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