SPESE STRAORDINARIE PER I FIGLI, RIPARTIZIONE TRA I GENITORI CON MOTIVAZIONE SEPARATA RISPETTO ALL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO: ORDINANZA DELLA CASSAZIONE CIVILE DEL 08/3/2023

Le spese straordinarie non assolvono ad un’esigenza anche perequativa, come l’assegno di mantenimento, perché hanno la funzione di assicurare la provvista per specifiche esigenze dei figli, ove concordate tra i genitori e da questi ritenute proporzionate all’interesse dei minori, e ciò, evidentemente, tende a riverberarsi nello specifico apprezzamento che il giudice di merito deve compiere per stabilirne la ripartizione, il quale va motivato separatamente rispetto all’assegno di mantenimento.”

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 08/03/2023, n. 6933

***

L’articolo 30, comma 1, Cost. recita: “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.”

Doveri e diritti che, di certo, non vengono meno nel momento in cui i genitori decidono di porre fine alla loro relazione sentimentale. In questi casi, infatti, è necessario regolare i rispettivi obblighi nei confronti dei figli minorenni o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti; pertanto, in assenza di un accordo tra le parti, sarà compito del giudice decidere le condizioni di affidamento e mantenimento della prole.

Con particolare riferimento al mantenimento dei figli, l’art. 337 ter, comma 4, c.c. stabilisce che: “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio. 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori. 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.”

Il suddetto assegno, tuttavia, non è di per sé idoneo a fronteggiare tutte le necessità sopravvenute dei figli. Per tale motivo, il giudice è, altresì, tenuto a determinare la misura in cui ogni genitore deve contribuire alle c.d. spese straordinarie, cioè a quegli esborsi riguardanti eventi eccezionali nella vita dei figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti o quelle spese che soddisfano esigenze episodiche, statuarie e imprevedibili e quelle riguardanti eventi ordinari non inclusi nell’assegno di mantenimento.

Nella prassi, quando i redditi dei genitori sono più o meno equivalenti, le spese straordinarie per i figli si ripartiscono al 50% ciascuno; tuttavia, in caso disparità tra i redditi, il Tribunale potrà disporre una quota percentuale maggiore a carico del genitore più capace a livello reddituale.

Orbene, risulta evidente e netta la distinzione tra la funzione intrinseca all’assegno di mantenimento e quella propria della ripartizione delle spese straordinarie, peraltro, resa ancora più chiara dalla recente giurisprudenza di legittimità proprio con l’ordinanza 6933/2023, con la quale la Suprema Corte di Cassazione chiarisce dettagliatamente le esigenze perseguite e perseguibili tanto con l’assegno di mantenimento quanto con la ripartizione delle spese straordinarie: la determinazione dell’assegno di mantenimento periodico deve tenere conto dei redditi dei genitori, delle ulteriori sopravvenienze economiche, dei risparmi, della disponibilità di alloggio di proprietà (cfr. Cass. n. 6197/2005 e Cass. n. 3974/2002), in uno con la considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduti (Cass. n. 4811/2018, Cass. n. 16739/2020, Cass. n. 19299/2020, Cass. n. 28483/2022), nonché dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascuno dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass. n. 17089/2013)”; diversamente, le spese straordinarie – osserva la Corte – “per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli (Cass. n. 40281/2021) e, per tale ragione, non sono agevolmente conglobabili in un assegno con cadenza periodica, pur essendo destinate a soddisfare esigenze coerenti con le finalità di educazione ed assistenza dei figli di guisa che rettamente viene prevista, tranne che in casi eccezionali, in maniera autonoma dal giudice.”

In virtù delle summenzionate considerazioni, con l’ordinanza in esame la Corte di legittimità ha, da un lato, rigettato il ricorso promosso da un padre nella parte in cui riteneva che la corresponsione del cospicuo assegno di mantenimento disposto a suo carico in favore dei figli fosse incompatibile con la contribuzione alle spese straordinarie nella misura dell’80%, specificando come, in tema di quantificazione della contribuzione straordinaria, questa “non assolve ad un’esigenza anche direttamente perequativa, come l’assegno di mantenimento, perché la contribuzione straordinaria ha la funzione di assicurare la provvista per specifiche esigenze dei figli, ove concordate tra i genitori e da questi ritenute proporzionate all’interesse dei minori, e ciò, evidentemente, tende a riverberarsi nello specifico apprezzamento che il giudice di merito deve compiere per stabilirne la ripartizione”, e dall’altro lato, ha accolto il medesimo ricorso nella parte in cui il ricorrente lamentava che il giudice di merito avesse stabilito nella misura dell’80% il contributo a suo carico in ordine alle spese straordinarie per i figli , senza motivare sulla base di quali elementi fosse giunto a tale soluzione.

Ed è proprio su quest’ultima circostanza che assume notevole rilevanza l’ordinanza n. 6933/ 2023 dal momento che la Corte di legittimità, oltreché chiarire la diversa natura tra l’assegno di mantenimento e le spese straordinarie per i figli, ha enunciato il principio di diritto in epigrafe, statuendo che, d’ora in avanti, il giudice di merito, nel determinare la ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie per i figli, dovrà fornire una motivazione separata rispetto all’assegno di mantenimento.

Per qualsiasi chiarimento in merito o richiesta di consulenza, compilate il forum sotto oppure contattate i professionisti dello studio legale Dosi & Associati ai recapiti disponibili nell’apposita sezione.




0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *