LA MANCATA ALLEANZA TRA GENITORI NON GIUSTIFICA LA DECADENZA DALLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE: ORDINANZA DELLA CASSAZIONE CIVILE DEL 1/3/2023

divorzio genitori e responsabilità genitoriale

La decadenza dalla responsabilità genitoriale non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori, ma si fonda sull’accertamento degli effetti lesivi che hanno prodotto e possono ulteriormente produrre a danno dei figli, tali da giustificare una limitazione o l’ablazione della responsabilità genitoriale. Qualora i genitori, presi singolarmente, interagiscano positivamente con i minori e i pregiudizi del passato al benessere di questi ultimi risultino derivati dal malsano rapporto di coppia che li coinvolgeva, non vi è ragione, nel contesto della separazione coniugale in atto, di incidere sulla responsabilità genitoriale, risultando sufficiente l’adesione dei genitori a un progetto, predisposto dai servizi sociali, di coordinazione genitoriale finalizzato a sostenerli e affiancarli nel percorso finalizzato a permetter loro di assumere congiuntamente le decisioni di maggiore importanza per i figli, ammonendo entrambi a intraprendere tali percorsi pena l’assunzione di provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale.”

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 01/03/2023, n. 6186

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L’articolo 316 c.c. recita: “Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.”

Di norma, la responsabilità genitoriale rimane in capo ad ambedue i genitori anche a seguito di separazione, divorzio o cessazione del rapporto di convivenza.

Tuttavia, spesso accade che i genitori sia durante che alla fine di un procedimento di separazione non sono in grado di riorganizzare il sistema familiare a causa dell’elevata conflittualità tra i medesimi, che, il più delle volte, incide negativamente sul benessere psicologico dei figli.

Ciò, però, non significa, necessariamente, che i genitori non siano adeguati a svolgere la loro funzione genitoriale nei confronti dei propri figli.

La decadenza dalla responsabilità genitoriale non ha nulla a che vedere con il rapporto conflittuale sorto e perdurante tra i genitori, ma la stessa viene pronunciata dal giudice soltanto nei casi previsti dall’art. 330 c.c. il quale statuisce che “Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.”

Pertanto, appare evidente che i presupposti affinché il giudice dichiari un genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della prole sono del tutto distanti da una mancata alleanza co-genitoriale nell’interesse dei minori tra genitori separati, divorziati o non più conviventi.

In tali casi, piuttosto, sarebbe opportuno che i genitori intraprendessero un percorso dedicato alla coordinazione genitoriale che metta nelle condizione loro di assumere congiuntamente le decisioni di maggiore importanza per i figli, cosi come suggerito dalla Corte di Cassazione proprio con l’ordinanza n. 6818/2023.

Invero, gli Ermellini sottolineano che parlare di decadenza dalla responsabilità non è idoneo in casi di non alleanza tra genitori, in quanto “La decadenza dalla responsabilità genitoriale non costituisce una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori, ma si fonda sull’accertamento degli effetti lesivi che hanno prodotto e possono ulteriormente produrre a danno dei figli, tali da giustificare una limitazione o l’ablazione della responsabilità genitoriale. Qualora i genitori, presi singolarmente, interagiscano positivamente con i minori e i pregiudizi del passato al benessere di questi ultimi risultino derivati dal malsano rapporto di coppia che li coinvolgeva, non vi è ragione, nel contesto della separazione coniugale in atto, di incidere sulla responsabilità genitoriale (…).

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