Il giudizio di divorzio non si estingue in caso di morte di uno dei due coniugi (Sentenza n. 20494 del 24 giugno 2022)
“Nel caso di pronuncia parziale di divorzio sullo status, con prosecuzione del giudizio al fine dell’attribuzione dell’assegno divorzile, il venir meno di un coniuge nel corso del medesimo non ne comporta la declaratoria di improseguibilità, ma il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi, per giungere all’accertamento della debenza dell’assegno dovuto sino al momento del decesso.”
Sezioni Unite della Cassazione (Sentenza n. 20404 del 24 giugno 2022)
La sentenza n. 20494/2022 prende in considerazione un tema articolato quale quello dell’assegno divorzile, analizzando nello specifico il caso in cui il coniuge venga meno nel corso del giudizio: oggetto della sentenza è dunque la modalità di successione nel processo. Il Collegio delle S.U. ha ritenuto valida la prosecuzione del giudizio riguardante l’obbligo di corrispondere l’assegno verso gli eredi del preteso obbligato. La morte della parte, dunque, non viene considerata come una causa della cessazione della materia del contendere, ma come un caso di improseguibilità del giudizio. Gli eredi sono tenuti a subentrare nella posizione del coniuge, al fine di accertare la debenza dell’assegno a decorrere dalla domanda fino al decesso.
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