Divorzio e beni di lusso

contratto di divorzio e beni di lusso

Gli aspetti dolorosi di una crisi coniugale coinvolgono anche l’attribuzione dei beni materiali. Ville, barche, automobili, gioielli, sono diversi i beni di lusso oggetto di controversie al momento del divorzio. Lo studio legale Dosi & Associati può accompagnarvi nella delicata fase dello scioglimento del matrimonio offrendovi una consulenza legale su tutti gli aspetti del divorzio, compresa la gestione dei rapporti patrimoniali fra i coniugi. Per qualsiasi informazione, potete contattare i nostri esperti avvocati divorzisti utilizzando i recapiti disponibili nell’apposita sezione.

Divorzio e regime patrimoniale coniugale

Ma cosa dice la legge riguardo il destino dei beni di grande valore economico a seguito del divorzio? Innanzitutto è bene chiarire che le conseguenze del divorzio sui rapporti patrimoniali sono diverse a seconda del regime scelto al momento del matrimonio. Lo strumento principale per proteggere il patrimonio familiare in caso di divorzio è la separazione dei beni, regime che assicura a ciascun coniuge la proprietà esclusiva di quanto guadagnato o acquistato. Qualora si scelga invece il regime di comunione dei beni, la situazione è più complessa in quanto, fatta eccezione per i beni personali, i coniugi sono tenuti a dividere equamente tutto ciò che hanno guadagnato o acquistato durante il matrimonio.

Quali beni in comunione devono essere divisi in caso di divorzio?

I beni in comunione, che per definizione appartengono a entrambi i coniugi nella stessa misura, riguardano:

  • gli acquisti fatti durante il matrimonio;

  • i frutti dei beni, ad esempio canoni di locazione;

  • i proventi dell’attività di ciascun coniuge;

  • le aziende costituite dopo il matrimonio e gestite da entrambi i coniugi;

  • i risparmi dei coniugi.

Sono esclusi dalla comunione dei beni:

  • beni che appartenevano al coniuge prima del matrimonio;

  • beni acquisiti dopo il matrimonio per donazione o per successione quando nell’atto di donazione o nel testamento non è specificato che i beni sono attribuiti alla comunione

  • beni di uso strettamente personale;

  • beni ottenuti a titolo di risarcimento danni;

  • pensione per la perdita della capacità lavorativa.

Divorzio e villa cointestata

Uno dei beni di lusso che più degli altri può creare tensioni alla fine di un matrimonio è la casa familiare. Si ricorda che al momento del divorzio in presenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, il giudice potrà assegnare la casa coniugale indipendentemente dalla proprietà della stessa. Ciò significa che se anche la villa familiare è intestata a un solo coniuge, ma questo non è designato come genitore collocatario, sarà l’altro coniuge a conservare il diritto di abitazione. L’obiettivo è infatti quello di tutelare i figli, già esposti a importanti cambiamenti quando i genitori si separano, garantendo loro una continuità con l’ambiente nel quale sono cresciuti.

Nel caso in cui la villa familiare è cointestata, i coniugi diventano proprietari della stessa in parti uguali. La cointestazione della casa non dipende dal regime patrimoniale adottato: infatti, nulla vieta ai coniugi in regime di separazione dei beni di diventare comproprietari di un immobile. In caso di divorzio, anche qui la villa familiare cointestata viene assegnata al genitore collocatario dei figli; in assenza di vincoli legati alla presenza di figli, i coniugi possono scegliere di:

  • dividere l’immobile con quote pari a ½;

  • far acquisire a uno dei due coniugi la quota dell’altro;

  • vendere l’immobile a terzi, con divisione del ricavato fra i due ex partner.

In caso di disaccordo, lo scioglimento della comproprietà sul bene può avvenire giudizialmente ricorrendo al tribunale che potrà disporne la vendita all’asta con divisione del ricavato tra i due ex coniugi.

Cosa succede al mutuo cointestato?

È possibile cointestare una casa anche senza attivare un mutuo cointestato; tuttavia, l’ipotesi più comune è quella in cui i due coniugi intestatari della casa aprono un mutuo insieme. Al momento del divorzio, gli scenari possibili sono tre:

  • il mutuo viene estinto attraverso la vendita dell’immobile (con saldo dell’eventuale quota rimanente), con il ricavato della vendita ripartito fra i due coniugi;

  • la casa viene affittata e il mutuo saldato con le relative entrate;

  • uno dei due coniugi si fa carico del mutuo. In tal caso, l’altro coniuge può recedere dal contratto trasferendo la propria quota di proprietà all’ex coniuge, il quale diventa a tutti gli effetti l’unico proprietario dell’immobile. Perché il recesso dal contratto di mutuo abbia efficacia sarà, tuttavia, necessario il consenso della banca.

Divorzio e gioielli

Un’altra questione molto dibattuta riguarda i gioielli regalati durante il matrimonio, un aspetto sul quale la gran parte degli avvocati divorzisti ha dovuto fare chiarezza almeno una volta durante la propria carriera professionale. In realtà, il nostro ordinamento giuridico non contiene una specifica disposizione di legge sui regali scambiati durante il matrimonio. Un articolo che si avvicina almeno in parte alla questione è l’art. 80 c.c., che tuttavia riguarda soltanto la possibilità data al promittente di vedersi restituire i doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato celebrato.

La giurisprudenza identifica i regali tra i coniugi come liberalità d’uso di cui al comma 2 dell’art. 770 c.c., che in quanto tali non sono soggette a collazione, revocazione o riduzione. Il grande valore economico dell’oggetto donato non esclude la liberalità d’uso, di conseguenza il coniuge donante non avrebbe il diritto di rientrare nel possesso dei gioielli se non in caso di restituzione spontanea.

Comunione di beni e gioielli

Come chiarito nei paragrafi precedenti, anche se i coniugi scelgono il regime di comunione legale i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge non sono sottoposti alla comunione. Tuttavia, è utile ricordare che nel febbraio 2017 la Corte di Cassazione ha disposto il sequestro dei gioielli di una moglie a causa dei reati commessi dal marito. In questo caso la coppia era in regime di comunione dei beni e i gioielli sono stati considerati beni comuni della coppia. Secondo i magistrati, infatti, l’uso dimostra la disponibilità del bene da parte del coniuge, ma non esclude quella dell’altro.




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