COLLOCAMENTO PARITETICO DEL MINORE, LA REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE NON PUO’ ESSERE AUTOMATICA: ORDINANZA DELLA CASSAZIONE CIVILE DEL 24/02/2023
“Il provvedimento di revoca della casa familiare non può costituire un effetto automatico dell’esercizio paritetico del diritto di visita o del cd. “collocamento paritetico”. La valutazione che il giudice del merito deve svolgere non può limitarsi alla buona relazione del minore con entrambi i genitori ma deve avere ad oggetto una giustificazione puntuale, eziologicamente riconducibile esclusivamente alla realizzazione di un maggiore benessere del minore da ricondursi al mutamento del regime giuridico dell’assegnazione della casa familiare. Deve essere evidenziato come questo rilevante mutamento nella esperienza quotidiana di vita del minore possa produrre, con giudizio prognostico da svolgersi con particolare rigore ove riferito ad un minore, che per la sua tenera età, non può essere ascoltato, un miglioramento concreto per lo stesso o essere finalizzato a scongiurare un pregiudizio per il suo sviluppo prodotto dal diverso regime di assegnazione anteatto. In questo quadro l’assegnazione della casa familiare ha l’esclusiva funzione di non modificare l’habitat domestico e il contesto relazionale e sociale all’interno del quale il minore ha vissuto prima dell’inasprirsi del conflitto familiare. Non deve confondersi, al riguardo, il piano del rilievo economico per il genitore assegnatario, dell’assegnazione della casa familiare, dalla finalità del provvedimento, esclusivamente destinata a non compromettere lo sviluppo equilibrato del minore.”
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 24/02/2023, n. 5738
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L’ articolo 337 sexies c.c. recita “L’assegnazione della casa familiare è disposta tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli.”
In forza della norma sopra citata, la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 5738/2023 ha esplicitamente chiarito che il provvedimento di revoca della casa familiare non costituisce un effetto automatico del cd. “collocamento paritetico”.
In altri termini, il provvedimento con il quale il giudice dispone un collocamento paritetico della prole affinchè quest’ultima trascorra pari tempo sia con la madre che con il padre presso la dì loro abitazione, non comporta automaticamente la revoca dell’assegnazione della casa familiare in virtù del fatto che il minore abbia un buon rapporto con entrambi i genitori.
I giudici di legittimità, difatti, con l’ordinanza in epigrafe ribadiscono che l’assegnazione della casa familiare ha l’esclusiva funzione di tutelare i figli minorenni a conservare l’habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.
Giova ripercorrere la vicenda giudiziaria da cui trae origine il principio di diritto enunciato dagli Ermellini.
La madre di una minore, proposto reclamo presso la Corte d’Appello di Venezia, si vedeva confermare dal Collegio la pronuncia di primo grado che aveva stabilito l’affido condiviso, il diritto di visita paritetico ad entrambi i genitori, la revoca dell’assegnazione della casa familiare alla madre, la revoca del contributo al mantenimento per la minore a carico del padre e la fissazione della residenza formale della minore presso la casa familiare. Pertanto proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d’Appello, lamentando che i giudici di secondo grado avessero ritenuto corrispondente al preminente interesse della minore il regime di collocamento paritetico senza considerare l’esigenza della stessa alla conservazione del proprio habitat presso la casa familiare, la cui assegnazione era stata revocata senza una determinazione successiva e senza tenere conto che la minore, ancora in tenera età, fosse cresciuta con la madre presso tale abitazione.
Ebbene, la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della madre censurando l’operato dei giudici d’appello che, nel confermare la revoca dell’ex casa familiare, non hanno tenuto in debito conto il preminente interesse della minore alla conservazione dell’habitat domestico, precisando, altresì, che la decisione che prevede l’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori e la collocazione paritaria degli stessi presso le abitazioni materna e paterna non esclude la decisione di revocare l’assegnazione della casa familiare al genitore che prima aveva il collocamento prevalente della prole presso di sé, tuttavia tale revoca non può essere automatica dal momento che va sempre considerato l’interesse primario della prole.
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