ALTERNANZA DEI GENITORI NELLA CASA FAMILIARE: ORDINANZA DELLA CASSAZIONE CIVILE DEL 07/03/2023

L’alternanza dei genitori nella casa familiare è – osserva la Suprema Corte di Cassazione – un “opzione – che presuppone una seria e concordata organizzazione dei genitori a ciò funzionale, nel rispetto e nell’esercizio della responsabilità genitoriale di ciascuno” che deve rispondere “ al reale interesse dei minori ed alle loro esigenze di crescita ed essere idonea a consolidare l’habitat e le consuetudini di vita, finalità a servizio della quale è prevista l’assegnazione della casa familiare, di modo da consentire al giudicante gli approfondimenti istruttori, anche officiosi, e le valutazioni del caso, tenuto conto – previo ascolto dei minori ex art. 315 bis, comma 3, c.c. – dell’età, del grado di maturità e del livello di capacità di gestirsi anche in autonomia raggiunto dagli stessi.”

Cass. Civ. Sez. I, Ord. (data ud. 24/02/2023) 07/03/2023, n. 6810

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Tra i provvedimenti più significativi emessi nell’ambito di un procedimento di separazione o divorzio oppure in caso di cessazione della convivenza di fatto per i figli nati fuori dal matrimonio, c’è quello del collocamento della prole e cioè la scelta della residenza abituale del minore a seguito della cessazione delle convivenza tra i genitori.

Se astrattamente tale opzione può sembrare una banalità, a contrario rappresenta una decisione di non secondaria importanza in quanto da essa discendono una serie di conseguenze tra le quali l’assegnazione della casa familiare. Il godimento della casa familiare, per prassi per prassi consolidata dei tribunali, viene, infatti, riconosciuto, a prescindere dal titolo di proprietà sulla casa medesima, al genitore presso cui i figli vengono, appunto, collocati.

Pertanto, ben si può comprendere come il collocamento dei figli, in assenza di un accordo tra le parti, sia oggetto di accese discussioni.

Fermo restando che il Tribunale agisce sempre sulla base di quanto disposto dall’art. 337 ter c.c.: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all’articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all’esito di un percorso di mediazione familiare […]”, il collocamento della prole può essere prevalente o paritetico, cosi come comunemente definito.

Con il primo la prole viene collocata presso uno dei due genitori (c.d. genitore collocatorio) a cui è assegnata la casa familiare, lasciando al genitore non collocatario il diritto di vedere e tenere con sé i figli secondo un calendario prestabilito.. Evidente la ratio del collocamento prevalente: garantire ai figli minorenni, ovvero maggiorenni non autosufficienti conviventi con il genitore collocatario, di poter mantenere le proprie consuetudini di vita, nonché le relazioni sociali che in un simile ambiente si sono radicate.

Diversamente, il collocamento paritetico prevede che i figli vivano per alcuni giorni presso l’abitazione paterna e in altri presso quella materna, in modo da consentirgli di passare lo stesso tempo con entrambi i genitori, i quali se ne prenderanno cura al 50%.

Ed è proprio in tale contesto che si innesta la rivoluzione copernicana operata dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6810/2023 in ordine al collocamento della prole: l’alternanza dei genitori nella casa familiare.

Un opzione quest’ultima – spiega la Corte di legittimità – “che presuppone una seria e concordata organizzazione dei genitori a ciò funzionale, nel rispetto e nell’esercizio della responsabilità genitoriale di ciascuno” – la quale deve rispondere – “ al reale interesse dei minori ed alle loro esigenze di crescita ed essere idonea a consolidare l’habitat e le consuetudini di vita, finalità a servizio della quale è prevista l’assegnazione della casa familiare, di modo da consentire al giudicante gli approfondimenti istruttori, anche officiosi, e le valutazioni del caso, tenuto conto – previo ascolto dei minori ex art. 315 bis, comma 3, c.c. – dell’età, del grado di maturità e del livello di capacità di gestirsi anche in autonomia raggiunto dagli stessi.”

Secondo questo tipo di organizzazione, quindi, a risiedere stabilmente presso la casa familiare saranno i figli, laddove i genitori vi si sposteranno alternativamente.

La ratio decidendi è chiara: nell’ottica del “superiore interesse del minore” si evita lo stress dello spostamento alla prole che ha già subito – e non raramente ancora non superato – la separazione dei propri genitori.

Tuttavia, per poter disporre un collocamento che preveda la permanenza fissa dei minori nella casa familiare e la rotazione dei genitori presso la stessa, è necessario che ve ne siano le condizioni.

In altri termini, quanto precede sarà possibile solo qualora i genitori non abbiano un rapporto conflittuale, caratterizzato ineluttabilmente da uno spirito di collaborazione che abbia a oggetto non solo la cura del figlio, ma, altresì, la gestione della casa.

Inevitabile l’ulteriore esigenza di avere un’abitazione alternativa che consenta al genitore non momentaneamente collocatario di poter vivere la propria vita.

Indubbie le innumerevoli insidie in una siffatta casistica che impone un approccio consapevole e coscienzioso alla materia che può essere garantito da legali esperti e specializzati.

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