Avvocato per affidamento e mantenimento figli nati al di fuori del matrimonio

Nel diritto di famiglia, la questione dell’affidamento e mantenimento dei figli nati da coppie non sposate è una delle più ricorrenti. Lo studio legale Dosi & Associati vanta una lunga esperienza nel settore e fornisce servizi di assistenza legale attraverso l’operato di avvocati esperti nell’affidamento e mantenimento dei figli fuori dal matrimonio. In questa sede si presenta un approfondimento sul tema, con riferimenti alle norme attualmente vigenti nella legislazione italiana.
L’eliminazione della differenza tra figli naturali e legittimi
Con la legge 219/2012, è stata definitivamente rimossa qualsiasi differenza tra i figli nati fuori dal matrimonio e i cosiddetti figli legittimi, ossia nati da coppie coniugate. La nuova legge riconosce a tutti i figli gli stessi diritti indipendentemente dal fatto che siano nati o meno da genitori coniugati.
In particolare, la Riforma del 2012 ha sganciato il concetto di parentela dalla nozione di “famiglia legittima fondata sul matrimonio”, correlandola invece al vincolo di consanguineità valido sia nel caso di filiazione avvenuta all’interno del matrimonio che di filiazione avvenuta al di fuori del matrimonio.
Figli nati fuori dal matrimonio: l’affidamento in caso di cessazione della convivenza tra i genitori
In caso di cessazione della convivenza tra i genitori, sarà necessario regolamentare l’affidamento e il mantenimento dei figli così come avviene nel caso di figli nati da genitori coniugati. Laddove le parti non addivengano ad un accordo – anche mediante l’intervento dei rispettivi difensori – dovranno rivolgersi al tribunale che adotterà i provvedimenti a tutela dei figli.
Nello specifico spetterà al giudice adito disporre sull’affidamento – che per legge è condiviso tra i genitori, rimanendo residuale l’affidamento esclusivo all’uno o all’altro – sul collocamento, sulla frequentazione con l’altro genitore e sul contributo al mantenimento dei figli che sarà proporzionale alle condizioni economiche e patrimoniali dei genitori.
Quali e quanti tipi di affidamento esistono?
Due sono i principali regimi di affidamento previsti nel nostro ordinamento che approfondiamo di seguito.
Affido condiviso
La legge prevede in via prioritaria l’affido condiviso.
Con la riforma del 2006, infatti, si è stabilito che la responsabilità genitoriale debba essere esercitata in modo condiviso da entrambi i genitori, ferma la possibilità che, nel disciplinare tempi e modalità di permanenza del bambino presso ciascun genitore, un minore possa essere collocato principalmente presso uno dei due. L’affido condiviso, dunque, non implica alcun obbligo da parte dei figli a vivere con entrambi i genitori in egual misura così come il collocamento prevalente presso uno dei genitori non implica una limitazione nell’esercizio della responsabilità genitoriale.
Questo, però, non significa che la normativa impedisca al giudice di affidare i figli a un solo genitore laddove necessario: l’art. 155 bis c.c. prevede infatti che «il giudice può disporre l’affidamento dei figli a un solo genitore quando ritenga che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore». Semplicemente, si tratta di una misura eccezionale che viene attuata solo qualora non ci siano spiragli per una soluzione alternativa. Un buon avvocato per affidamento figli cercherà di aiutare il cliente ad individuare la scelta più opportuna in considerazione delle esigenze del figlio che devono rimanere prioritarie.
Affido esclusivo
In caso di affido esclusivo, è soltanto un genitore a esercitare la responsabilità genitoriale.
E’ stata la riforma sulla filiazione del 2013 ad introdurre l’equivalenza tra affido esclusivo ed esercizio esclusivo della “responsabilità genitoriale” aggiungendo all’art. 337-quater un comma del seguente tenore: “Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”.
L’affidamento esclusivo può essere richiesto nel momento in cui il proprio avvocato per l’affidamento figli ritiene e pensa di poter provare che un genitore non sia in grado di adempiere ai propri doveri.
FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO: IL MANTENIMENTO
Prima di approfondire la questione del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio, è bene chiarire che l’obbligo non riguarda solo i figli minorenni, ma si estende anche ai maggiorenni se questi non dispongono di un’autosufficienza economica per cause indipendenti dalla loro volontà. In questo campo le variabili sono diverse, un avvocato civile per il mantenimento dei figli saprà consigliarvi al meglio sulle effettive richieste che è possibile avanzare.
Mantenimento figli dopo la cessazione della convivenza: in cosa consiste
Il comma 4 dell’art. 337- ter c.c. prevede che, salvo diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; sarà, quindi, il giudice che, in difetto di accordo, dovrà stabilire come tale proporzionalità debba trovare attuazione concreta e, quindi, come ciascun genitore debba occuparsi del mantenimento dei figli eventualmente prevedendo la corresponsione di un assegno periodico che viene determinato considerando:
- le esigenze del figlio;
- il tenore di vita goduto ai tempi della convivenza dei genitori;
- il tempo trascorso con ciascun genitore;
- la capacità di lavoro di ogni genitore;
- il valore economico dei compiti domestici e di cura eseguiti da ciascun genitore.
L’affidamento condiviso dei figli, dunque, non comporta che i genitori debbano contribuire in egual misura al mantenimento degli stessi, dovendosi tenere conto dei parametri sopra indicati. L’estrema complessità della materia deve essere oggetto di studio accurato da parte dell’avvocato specializzato in materia di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, al fine di individuare le richieste più adeguate in relazione al caso concreto.
Mantenimento ordinario e straordinario
Il mantenimento ordinario attiene al soddisfacimento delle esigenze primarie e delle spese correnti quali vitto, alloggio, vestiario, materiale per gli studi ecc.
Il mantenimento straordinario coinvolge le spese difficili da determinare a priori perché collegate, appunto, a esigenze non prevedibili al momento della separazione o della cessazione della convivenza tra i genitori. Rientrano in questo gruppo le spese mediche, quelle per le attività sportive e, in generale, extrascolastiche, quelle per le vacanze studio, i corsi di formazione e così via.
AVVOCATO PER AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO: L’IMPORTANZA DI UNA FIGURA ESPERTA
Affidarsi a professionisti competenti risulta assolutamente imprescindibile in un settore in cui la volontà di mediare e trovare un accordo pacifico fa la differenza, permettendo di risolvere le controversie nell’interesse di tutte le parti coinvolte.
Un buon avvocato per l’affidamento e il mantenimento dei figli nati al di fuori del matrimonio saprà indirizzarvi verso la soluzione migliore, al fine di tutelare in primo luogo la serenità dei minori. Lo studio legale Dosi & Associati si occupa da più di trent’anni di consulenza e assistenza legale nell’ambito del diritto di famiglia. I nostri avvocati esperti in regolamentazione dell’affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio vi accompagneranno in questo percorso instaurando un dialogo basato sul confronto e la trasparenza.
Potete contattarci ai nostri recapiti e richiedere un appuntamento presso il nostro studio in Roma, via Nomentana n. 257.
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