PENSIONE DI REVERSIBILITA’

Pensione, trattamento di reversibilità, indennità e rendita in caso di morte

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1. Le prestazioni previdenziali

All’assicurazione generale obbligatoria (AGO) gestita dall’INPS sono automaticamente iscritti per i trattamenti di invalidità, vecchiaia e superstiti tutti i lavoratori che prestano attività retribuita alle dipendenze di terzi.

Le prestazioni previdenziali sono dovute al lavoratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia versato con regolarità i contributi (principio dell’automaticità delle prestazioni), pur nei limiti della prescrizione.

La prescrizione per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatorie è stata portata da dieci a cinque anni dall’art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).

Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, di cui all’art. 2116 c.c., 1° comma, (e art. 27 co 2 RDL 14 aprile 1939, n. 636 e succ. modificazioni) opera sia ai fini del raggiungimento del requisito minimo di contribuzione necessaria per il conseguimento del diritto alle prestazioni, che ai fini della determinazione della misura del trattamento (Cass. civ. Sez. lavoro, 19 agosto 2004, n. 16300).

La responsabilità del datore di lavoro per danni subiti dal lavoratore a causa di mancata o irregolare contribuzione rappresenta un’ipotesi di responsabilità contrattuale, derivante dalla violazione di una specifica ed indisponibile obbligazione imposta dalla legge. Consegue da ciò che il termine di prescrizione della relativa azione risarcitoria è quello decennale, di cui all’art. 2946 cod. civ., il cui “dies a quo” può variare a seconda dell’interesse che si intende tutelare con la proposizione della domanda di risarcimento, posto che l’interesse ad agire del lavoratore sorge ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l’erogazione delle prestazioni previdenziali, eventualmente avvalendosi dell’azione di condanna generica al risarcimento. Tuttavia, allorquando l’azione sia diretta all’ottenimento del risarcimento del danno per l’avvenuta perdita della pensione il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il lavoratore, raggiunta l’età pensionabile e concorrendo ogni altro requisito, perde il relativo diritto (o lo vede ridotto) a causa dell’omissione contributiva (Cass. civ. Sez. lavoro, 15 giugno 2007, n. 13997).

1.2 La legge 12 agosto 1962 n. 1338

La legge 12 agosto 1962 n. 1338 prevede la possibilità di costituire una rendita vitalizia in favore del lavoratore per il quale siano stati omessi in parte o in tutto i versamenti dei contributi di legge.

Secondo l’art. 13 della legge, ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione può chiedere all’Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell’assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.

La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario i contributi di cui sopra sono valutati a tutti gli effetti ai fini dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli su esibizione all’Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.

Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all’Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente. Per la costituzione della rendita, il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l’ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all’Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che sono all’uopo determinate e variate, quando occorre, con decreto del Ministro del lavoro.

La Corte Costituzionale (Corte cost. 22 dicembre 1989, n. 568), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, quarto e quinto comma, della legge 1338/62 nella parte in cui, salva la necessità della prova scritta sulla esistenza del rapporto di lavoro da fornirsi dal lavoratore, non consente di provare altrimenti la durata del rapporto stesso e l’ammontare della retribuzione.

1.3 Le prestazioni erogate dall’assicurazione obbligatoria

Le più importanti prestazioni erogate dall’assicurazione generale obbligatoria sono le seguenti: pensione di vecchiaia (al raggiungimento dell’età pensionabile), pensione di anzianità (al raggiungimento dell’anzianità contributiva), assegno di inabilità (al verificarsi di un evento invalidante totale se c’è uno stato di bisogno, cioè un reddito non superiore a 1.530 euro annui secondo la legge 118/71) pari ad euro 260 al mese che a 65 anni si converte in assegno sociale di 409,05 (ex pensione sociale) non reversibile; assegno di invalidità (al verificarsi di una riduzione della capacità lavorativa (legge 222/1984 sulla base di accertamenti dell’INPS dal 2011; l’assegno di invalidità non reversibile; pensione ai superstiti (indiretta e di reversibilità)

2. L’indennità in caso di morte

Secondo l’art. 2122 del codice civile in caso di morte del lavoratore le indennità di cui agli artt. 2118 (indennità di mancato preavviso) e 2120 (TFR) sono corrisposte iure proprio al coniuge. ai figli a carico, ai parenti entro il terzo grado, agli affini entro il secondo grado con ripartizione secondo il bisogno di ciascuno (o, in mancanza, secondo le norme sulla successione legittima o per testamento)

La giurisprudenza ha chiarito che l’indennità in caso di morte è dovuta anche al coniuge divorziato e all’ex coniuge titolare di assegno (Cass. civ. Sez. I, 4 febbraio 2000, n. 1222)La sentenza afferma che ove, oltre al coniuge divorziato ed al coniuge superstite, esistano anche figli del lavoratore defunto (e/o altri parenti od affini a suo carico) aventi diritto alla indennità di buonuscita ai sensi dell’art. 2122 c.c., dal coordinamento di tale disposizione con l’art. 9 della l. n. 898 del 1970 si estrae complessivamente la regola che al coniuge divorziato (nella fattispecie considerata di concorso di plurimi aventi diritto), va attribuita una quota della quota del coniuge superstite; per cui, tra i due (od eventualmente più) coniugi, dovrà in pratica, suddividersi la quota di spettanza del coniuge superstite, come previamente determinata in ragione del concorso di questi con gli altri superstiti aventi diritto ex art. 2122, comma 1, c.c. Devesi, per altro, precisare, ai fini di tale preventiva determinazione, che dei due criteri all’uopo indicati dal predetto art. 2122 c.c. – secondo il quale “la ripartizione della indennità se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno” – non risulta applicabile, giacché incompatibile, il primo, e rileva quindi unicamente il successivo (ripartizione “secondo il bisogno”).

Perciò in caso di morte del lavoratore dipendente divorziato che abbia contratto un nuovo matrimonio, qualora oltre al coniuge divorziato e a quello superstite esistano anche figli (o altri parenti o affini a suo carico) aventi diritto alla indennità di buonuscita di cui all’art. 2122 c.c., questa si ripartisce in due quote, secondo il bisogno di ciascuno: una prima in favore dei figli (o altri parenti del defunto), la seconda, a vantaggio del coniuge superstite e dell’ex coniuge, nei rapporti tra i quali la relativa quota va ripartita in ragione della durata dei rispettivi rapporti di coniugio.

3. La rendita INAIL liquidata ai superstiti

Secondo l’art. 85 del DPR 30 giugno 1965 n. 1124 sulle assicurazioni obbligatorie “Se l’infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sottoindicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti, ragguagliata al cento per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120:

1) il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso è corrisposta la somma pari a tre annualità di rendita ;

2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di età, se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di età, se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita è loro corrisposta finché dura l’inabilità. Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell’infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell’infortunio i nati entro trecento giorni da tale data. La Corte costituzionale (Corte cost. 27 marzo 2009, n. 86) ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità del presente numero, nella parte in cui, nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell’assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il quaranta per cento della rendita, esclude che essa spetti nella stessa misura anche all’orfano di un solo genitore naturale.

3) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;

4) in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a ciascuno dei fratelli o sorelle se conviventi con l’infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli.

La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non può superare l’importo dell’intera retribuzione calcolata come sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o più rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non può peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.

Cass. civ. Sez. lavoro, 3 agosto 2005, n. 16283 e Cass. civ. Sez. lavoro, 26 gennaio 2010, n. 1570 hanno chiarito che in caso di decesso del lavoratore titolare di rendita da malattia professionale, il coniuge superstite ha diritto al riconoscimento di una rendita di reversibilità solo ove vi sia un nesso causale tra la patologia che aveva portato all’attribuzione della rendita e la morte.

La Corte costituzionale (Corte cost.18 dicembre 1985, n. 360), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 85 nella parte in cui nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell’assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il quaranta per cento della rendita, esclude che tale rendita spetti anche all’orfano dell’unico genitore naturale che lo ha riconosciuto.

4. La pensione di reversibilità

La pensione di reversibilità è la quota parte della pensione complessiva che spetta al sopraggiungere della morte di un familiare (coniuge, figli, nipoti, genitori, fratelli celibi e sorelle nubili). È stata introdotta in Italia con il regio decreto legge 636/1939.

Il trattamento di pensione ai superstiti viene erogato dopo il decesso del pensionato o dell’assicurato che ancora lavori. La pensione ai superstiti (in senso ampio di reversibilità) può essere, quindi:

a) pensione di reversibilità (in senso stretto), nel caso in cui il deceduto percepisse già la pensione di vecchiaia o di anzianità.

b) pensione indiretta, nel caso in cui il deceduto lavorasse ancora e avesse versato un minimo di contributi. In particolare (in base al D,lgs 503/92) spetta solo se il lavoratore aveva accumulato, anche in epoche diverse, almeno 15 anni di contribuzione (780 contributi settimanali) oppure 5 anni di contributi, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente la scomparsa.

La domanda di reversibilità o di pensione indiretta può essere presentata direttamente alle sedi territoriali Inps competenti o attraverso gli enti di patronato, regolarmente delegati dall’interessato.

Chi ha diritto alla pensione

Hanno diritto alla pensione: il coniuge superstite, anche se separato: se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal tribunale il diritto agli alimenti; il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile; i figli (legittimi o legittimati, adottivi, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge) che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo; i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi.

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata ai genitori d’età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo. In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.

Con queste precisazioni, le percentuali del trattamento di reversibilità (pensione di reversibilità e pensione indiretta) sulla pensione o sul trattamento economico goduto sono le seguenti:

Solo il coniuge 60%

Coniuge con 1 figlio 80%

Coniuge con 2 o più figli 100%

Solo 1 figlio 70%

2 figli 80%

3 o più figli 100%

Solo 1 genitore 15%

2 genitori 30%

I beneficiari della pensione di reversibilità sono, quindi:

– il coniuge,

– il coniuge separato; (il coniuge separato “con addebito” solo se ha diritto agli alimenti);

– il coniuge divorziato che sia titolare di un assegno divorzile (a condizione che non si sia risposato – perdendo così anche l’assegno divorzile – e che il lavoratore deceduto sia stato iscritto all’Inps prima della sentenza di divorzio);

– l’ex coniuge, anche se dopo il divorzio e prima della morte il lavoratore o pensionato assicurato si sia risposato. In questi casi, in base alla legge n.74 del 1987, sarà il giudice a stabilire le quote che spettano al primo e al secondo coniuge.

Se il vedovo o la vedova contraggono un nuovo matrimonio la pensione di reversibilità viene revocata e viene liquidata una doppia annualità pari a 26 mesi della quota di pensione di reversibilità.

Dal 1° gennaio 1996 – con la legge 335/95 – sono stati introdotte alcune limitazioni: l’importo della pensione ai superstiti è condizionato dalla situazione economica del titolare. I trattamenti pensionistici sono cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti fissati dalla tabella F allegata alla legge n. 335.

TABELLA legge n. 335/1995

Tabella – relativa ai cumuli tra trattamenti pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario

Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio

Percentuale di cumulabilità: 75 per cento del trattamento di reversibilità

Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio.

Percentuale di cumulabilità: 60 per cento del trattamento di reversibilità

Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo dei Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio.

Percentuale di cumulabilità: 50 per cento del trattamento di reversibilità

In pratica, la pensione viene ridotta rispettivamente del 25% se il reddito personale (anche non di lavoro) supera di tre volte l’importo annuale della pensione minima Inps (che è di 480 euro al mese) (cioè supera l’importo di 17.281,68 euro nel 2008), il 40% se di quattro volte superiore (23.042,24 euro) e del 50% nel caso in cui le entrate extra superino di cinque volte tale parametro (28.802,20 euro).

Nella valutazione del reddito è naturalmente esclusa la pensione di reversibilità. Per mettere in condizione l’ente di previdenza di effettuare la trattenuta nella giusta misura, i pensionati di reversibilità sono tenuti a presentare ogni anno una dichiarazione (modello Red) con la quale devono dare conto dei redditi percepiti nell’anno precedente. Se questi si sono ridotti, la pensione verrà ripristinata nella misura intera o assoggettata a una trattenuta più bassa.

Non vi è, invece, nessuna riduzione se ci sono figli minori. Sono perciò esenti da qualsiasi trattenuta le pensioni di reversibilità liquidate a favore del coniuge superstite con uno o più figli minori di età, studenti o inabili. In questo caso l’assegno resta intatto. Fermo restando che nel momento in cui il figlio perde il diritto (come nel caso più ricorrente del figlio che termina gli studi) il genitore superstite è soggetto alla riduzione se ha redditi superiori agli indicati limiti di legge.

L’ l’INPS ha fornito le indicazioni operative.

La Circolare INPS n. 15 del 6 febbraio 2009

Poiché la terminologia potrebbe indurre alcuni equivoci l’INPS ha emanato una apposita circolare interpretativa di cui si riportano alcune indicazioni.

– sul significato di “familiare a carico” e di “sostentamento”

Per le pensioni ai superstiti, il concetto di “a carico” è diverso che in ambito strettamente fiscale ai fini IRPEF secondo cui, per essere a carico, i familiari non devono disporre di un reddito proprio superiore 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Nel caso della pensione ai superstiti la definizione è più ampia.

La normativa vigente prevede, infatti, che “ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli di età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro … si considerano a carico dell’assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”. (Riferimento: articolo 13 del Regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636 come modificato dalla Legge 903 del 21 luglio 1965 art. 22 comma 7)

Il termine “sostentamento” implica sia la non autosufficienza economica dell’interessato, sia il mantenimento da parte del lavoratore o pensionato deceduto.

La “non autosufficienza economica” si verifica con modalità diverse; sono considerati non autosufficienti economicamente:

– i figli maggiorenni (con le precisazioni esposte sopra) che hanno un reddito che non supera l’importo del trattamento minimo maggiorato del 30% (cioè 595,66 euro mensili per il 2009);

– i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello fissato annualmente per il diritto alla pensione di invalido civile totale (cioè 1.240,52 euro mensili per il 2009);

– i figli maggiorenni inabili, titolari dell’indennità di accompagnamento, che hanno un reddito non superiore a quello fissato annualmente per la concessione della pensione di invalido civile totale aumentato dell’importo dell’indennità di accompagnamento (e cioè 1.712,56 euro mensili per il 2009).

Il “mantenimento abituale” è desunto dai comportamenti tenuti dal lavoratore o dal pensionato deceduto nei confronti del familiare superstite.

Decorrenza e durata

La pensione decorre dal mese successivo alla morte dell’assicurato o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. La pensione di reversibilità dura a vita e si cumula (salvo quanto si dirà tra breve sui limiti di reddito introdotti con la legge 335/95) con quelle che il coniuge superstite percepiva in precedenza o delle quali ha maturato i diritti.

5. La distribuzione di competenza tra la Corte dei conti e il giudice ordinario

Le controversie sulla pensione (anche di reversibilità) sono attribuite alla competenza della Corte dei conti per i dipendenti pubblici, altrimenti alla competenza del giudice ordinario del lavoro. Sono in ogni caso di competenza del tribunale ordinario le controversie sulla ripartizione della pensione ex art. 9 della legge sul divorzio tra coniuge superstite ed ex coniuge.

Cass. civ. Sez. Unite, 13 maggio 1993, n. 5429 e Cass. civ. Sez. I, 20 marzo 1999, n. 2593 hanno chiarito che la giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni rientra tra le “altre materie disciplinate dalla legge” cui rinvia l’art. 103, secondo comma, della Costituzione. Entrambe le decisioni in questione riconoscono la competenza della Corte dei conti anche in caso di controversia tra l’ente pensionistico e il coniuge divorziato, ad esclusione dei casi in cui vi sia controversia sulla ripartizione della pensione di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato che è di competenza, come meglio si vedrà, sempre del tribunale ordinario (Corte conti, Sez. Lazio, 14 giugno 2012, n. 609Cass. sez. Unite, 13 novembre 2013, n. 25456).

Le leggi che attribuiscono la cognizione in materia pensionistica alla Corte dei conti sono l’art. 12 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, e gli artt. 14 e 16 del r.d. 26 giugno 1933 n.703. All’attribuzione della giurisdizione in materia di pensioni ed al relativo rito sono dedicati inoltre gli artt. 62 – 64 del r.d. 12 luglio 1934 n.1214 ed il capo V del titolo II (artt. 71 – 89) del r.d. 13 agosto 1933 n.1038.

In seguito al completamento della ‘regionalizzazione’, avvenuta con la legge 14 gennaio 1994 n.19, di conversione del decreto legge 15 novembre 1993 n.453, i giudizi pensionistici pendenti sono stati trasferiti alle sezioni regionali con riguardo al luogo di residenza del ricorrente, mentre residua la competenza delle sezioni centrali solamente per il grado di appello.

La c.d. ‘privatizzazione’ del pubblico impiego non ha prodotto mutamenti nelle attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti in materia pensionistica.

Sono sottratte alla giurisdizione ordinaria le controversie in materia pensionistica, già attribuita alla giurisdizione della Corte dei conti. La soluzione è stata ribadita dalla giurisprudenza delle sezioni unite, la quale ha più volte affermato il principio che l’attribuzione al giudice ordinario della giurisdizione in tema di rapporto di lavoro, non seguita dal mutamento della disciplina pubblicistica previdenziale e pensionistica, non incide sulla preesistente giurisdizione della Corte dei conti (Cass. sez. Unite 25 giugno 2002, n. 9285Cass. sez. un. 19 giugno 2000, n. 451; Cass. sez. unite 9 agosto 2001, n. 10973).

La Corte dei conti ha competenza sui giudizi relativi a pensioni a totale carico dello Stato e su quelle a carico degli enti previdenziali confluiti nell’INPDAP. Le controversie possono avere ad oggetto sia l’esistenza del diritto alla pensione sia la sua entità. La Corte dei conti giudica anche in ordine alla legittimità del recupero disposto dall’ente in ordine alle somme erogate a titolo di trattamento pensionistico ed accessori (indennità integrativa speciale, tredicesima mensilità, interessi legali e rivalutazione).

La Corte giudica sia in materia di pensioni ordinarie (civili e militari) che di pensioni di guerra. Le prime sono collegate al servizio prestato negli impieghi civili o nelle forze armate, le seconde a quello di guerra.

Il giudizio inizia con la presentazione di un ricorso in cui vengono esposte le ragioni di fatto e di diritto su cui si basa la pretesa pensionistica. Il ricorso deve essere notificato all’amministrazione, a pena di improcedibilità. Per poter adire il giudice occorre, evidentemente, l’interesse ad agire e cioè che l’amministrazione abbia negato l’esistenza del diritto ovvero l’abbia riconosciuto in entità ritenuta non soddisfacente. Il giudizio peraltro non ha ad oggetto solo la legittimità dell’atto dell’amministrazione, ma l’accertamento della fondatezza della pretesa (c.d. giudizio sul rapporto).

Il diritto alla pensione è imprescrittibile, mentre si prescrivono i singoli ratei dopo cinque anni decorrenti dal momento in cui è sorto il diritto. Oltre alla prescrizione quinquennale, la legge, nell’ipotesi di pensione privilegiata, ha previsto un’ipotesi di decadenza (art. 169 T.U. 1092 del 1973) ove l’interessato abbia fatto decorrere il termine di cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l’accertamento delle infermità o lesioni).

Nel ricorso introduttivo il ricorrente, dimostrando un fumus di fondatezza della sua pretesa ed il pericolo nel ritardo, può chiedere la sospensione del provvedimento pensionistico impugnato.

Nel giudizio pensionistico la parte può costituirsi in giudizio di persona e svolgere nell’udienza le proprie conclusioni. E’ comunque ammessa la possibilità di nominare un avvocato ma non è richiesto il requisito dell’iscrizione all’albo dei cassazionisti.

Per il ricorso in appello è, invece, necessario farsi assistere da un avvocato patrocinante in Cassazione, come previsto dall’art. 3 della legge 21 marzo 1953, n. 161.

La legge 21 luglio 2000 n. 205 ha notevolmente semplificato il giudizio in materia di pensioni, prevedendo: il giudice unico; la possibilità di adottare decisioni in forma semplificata (es. in caso di manifesta inammissibilità); l’estinzione del giudizi non riassunti dagli eredi dopo la morte del ricorrente (90 giorni dalla comunicazione dell’evento ovvero dalla pubblicazione in G.U.); la perenzione dei ricorsi ultradecennali. In sintesi, dopo la presentazione del ricorso, il presidente fissa l’udienza di discussione che viene notificata alle parti almeno 60 giorni prima. Dopo la discussione orale il giudice legge il dispositivo della sentenza in udienza. La sentenza deve essere depositata nei quindici giorni successivi. La sentenza è immediatamente esecutiva.

Nei giudizi pensionistici le sentenze possono essere appellate solamente per motivi di diritto (anche il vizio di difetto o contraddittorietà della motivazione è errore di diritto).

L’appello può essere proposto dalle parti entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero entro un anno dalla sua pubblicazione (deposito in segreteria).

La Corte costituzionale ha ritenuto legittima l’attribuzione alla Corte dei Conti delle competenze in materia di pensioni a carico dello Stato (Corte cost. 10 maggio 2002, n. 185) affermando che è manifestamente infondata, in riferimento all’art. 77 cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, “nella parte in cui, modificando l’art. 68 comma 1 lett. m) d.lg. n. 29 del 1993, e successive modificazioni, devolve la giurisdizione delle controversie in materia pensionistica dei pubblici dipendenti al giudice ordinario, in quanto il rimettente muove dall’erroneo presupposto interpretativo che la norma impugnata abbia attribuito al giudice ordinario” la giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto le pensioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mentre tale giurisdizione risulta tuttora attribuita alla Corte dei conti, come si desume, tra l’altro, dal rilievo che l’art. 5 legge 21 luglio 2000 n. 205, regola lo svolgimento dei giudizi pensionistici davanti alla Corte dei conti, con ciò presupponendone la giurisdizione.

Nel caso di contenzioso sulla ripartizione tra coniuge superstite ed ex coniuge (art. 9 legge divorzio) la competenza è sempre del tribunale ordinario. A questa conclusione sono giunte sia la Corte dei Conti (Corte conti, Sez. Lazio, 14 giugno 2012, n. 609) sia la Corte di cassazione (Cass. sez. Unite, 13 novembre 2013, n. 25456) osservando che l’art. 9, comma 2, legge 898/1070 sottrae alla giurisdizione ordinaria, per devolverla alla Corte dei Conti in materia di pensioni, la sola controversia afferente all’erogazione della prestazionedi reversibilitàse, in caso di morte dell’ex coniuge, manchi un coniuge superstite di questi aventi i requisiti per la pensione di reversibilità. Viceversa, in caso di concorso di coniugi succedutisi nel tempo, per aver l’ex dipendente pubblico defunto contratto nuove nozze dopo la sentenza di cessazione degli effetti civili del primo matrimonio, l’art. 9, comma 3,della medesima leggeattribuisce espressamente la giurisdizione al giudice ordinario. La competenza è del tribunale ordinario e non della sezione lavoro.

6. Pensione di reversibilità e assegno alimentare per i dipendenti pubblici

La normativa sulle pensioni dei dipendenti pubblici (DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, prevede agli articoli 81 e 88 disposizioni specifiche per la pensione di reversibilità stabilendo all’art. 81 quarto comma (coniuge superstite) che “La pensione non spetta alla vedova [ma anche al vedovo!] quando sia stata pronunciata sentenza, passata in giudicato, di separazione personale per sua colpa; in tal caso, ove sussista lo stato di bisogno, è corrisposto alla vedova un assegno alimentare”.

Questa disposizione è stata dichiarata incostituzionale da Corte cost. 30 luglio 1997, n. 284 la quale chiarì che in funzione della natura previdenziale della pensione di reversibilità, contrasta con gli art. 3 e 38 cost. l’art. 81 comma 4 t.u. 29 dicembre 1973 n. 1092, nella parte in cui esclude il diritto di tale pensione in favore della vedova alla cui colpa sia stata addebitata con sentenza passata in giudicato la separazione allorché ad essa spettava il diritto agli alimenti da parte del coniuge successivamente deceduto.

Si tornerà su questo aspetto allorché si esaminerà il tema del rapporto tra il diritto alla reversibilità pensionistica e l’eventuale addebito della separazione. Fin da ora è, però, opportuno osservare che la legislazione dei dipendenti pubblici prevede il diritto alla pensione di reversibilità (se, come ha chiarito la Corte costituzionale, vi è stata l’attribuzione degli alimenti in sede di separazione addebitata) o, in subordine, un assegno alimentare che l’art. 88 prevede nella misura del 20% della pensione del titolare. Nulla di simile è previsto nel settore privato.

Anche su questa differenza di trattamento tra dipendenti pubblici e settore privato si fonda l’orientamento della Cassazione, cui si farà in seguito riferimento, tendente all’attribuzione nel settore privato della pensione di reversibilità in caso di coniuge separato con addebito, anche se manca l’attribuzione degli alimenti.

7. Reversibilità e convivenza more uxorio

Il convivente more uxorio non è incluso tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di reversibilità.

La Corte costituzionale ha dichiarato che “non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 del R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272 e dell’art. 9, secondo e terzo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (come sostituito dall’art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74), impugnati, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, nella parte in cui non includono il convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di reversibilità, anche quando la convivenza abbia acquistato gli stessi caratteri di stabilità e certezza propri del vincolo coniugale (Corte cost., 3 novembre 2000, n. 461).

Secondo la Corte la mancata inclusione del convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di reversibilità trova una sua non irragionevole giustificazione nella circostanza che il suddetto trattamento si collega geneticamente ad un preesistente rapporto giuridico che, nel caso considerato, manca. Ne consegue che la diversità delle situazioni poste a raffronto giustifica una differenziata disciplina delle stesse. Nemmeno può dirsi violato il principio di tutela delle formazioni sociali in cui si sviluppa la persona umana in quanto la riferibilità del suddetto principio alla convivenza di fatto “purché caratterizzata da un grado accertato di stabilità” – più volte affermata da questa Corte – non comporta un necessario riconoscimento al convivente del trattamento pensionistico di reversibilità (che non appartiene certo ai diritti inviolabili dell’uomo presidiati dall’art. 2 Cost.).

8. Rendita Inail ai superstiti e convivenza more uxorio

Non è stata ugualmente ritenuta incostituzionale la mancata inclusione del convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari della rendita Inail ai superstiti

La Corte costituzionale ha infatti affermato che “È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 85, primo comma, numero 1, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 30, 31, 38 e 117 Cost. e degli artt. 12 e 13 del Trattato 25 marzo 1957, che si incentra sulla mancata equiparazione del convivente al coniuge del lavoratore agli effetti della corresponsione della rendita Inail in caso di infortunio sul lavoro che abbia avuto per conseguenza il decesso dello stesso lavoratore (Corte cost., 27 marzo 2009, n. 86).

In proposito, oltre a ribadire la diversità tra famiglia di fatto e famiglia fondata sul matrimonio, deve essere riconfermato il principio secondo cui la mancata inclusione del convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di reversibilità trova una sua non irragionevole giustificazione nella circostanza che il suddetto trattamento si collega geneticamente ad un preesistente rapporto giuridico che, nel caso considerato, manca. Né si può prendere in considerazione la censura relativa ad un presunto vulnus degli artt. 11 e 117 Cost. sotto il profilo del contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario (Trattato 25 marzo 1957, Carta dei diritti fondamentali dell’U.E.) e dagli obblighi internazionali (Convenzione sui diritti dell’Infanzia), dato che detti vincoli ed obblighi non sono individuati in modo preciso.

9. Cumulabilità tra pensione di reversibilità e rendita Inail ai superstiti

Ad occuparsi di questo aspetto è stata la legge 23 dicembre 2000 n. 388 (amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato) che all’art. 73 (Revisione della normativa in materia di cumulo tra rendita INAIL e trattamento di reversibilità INPS) ha precisato che “A decorrere dal 1° luglio 2001, il divieto di cumulo di cui all’articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non opera tra il trattamento di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della medesima, e la rendita ai superstiti erogata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale ai sensi dell’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle rate di pensione di reversibilità successive alla data del 30 giugno 2001, anche se la pensione stessa è stata liquidata in data anteriore”.

Occupandosi del divieto di cumulo che prima era previsto tra la reversibilità e tutte le altre forme di sussidi previdenziali la Corte costituzionale aveva comunque avuto modo di precisare che “non è incostituzionale il principio di parziale non cumulabilità tra rendita vitalizia liquidata dall’Inail (ad esclusione di quella liquidata ai superstiti in caso di morte) e trattamento di reversibilità (Corte cost. 29 maggio 2002, n. 227).

È manifestamente infondata – ha detto la Corte – in riferimento agli art. 2, 3 e 38 cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 43, l. 8 agosto 1995 n. 335, nella parte in cui prevede che le pensioni di inabilità, di reversibilità o l’assegno ordinario di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fino a concorrenza della rendita stessa, in quanto non può escludersi un intervento legislativo che, per inderogabili esigenze di contenimento della spesa pubblica e con criteri di gradualità, introduca un divieto di cumulo tra prestazioni previdenziali o assistenziali, prima non previsto, sempre che, nel rispetto del principio di solidarietà sociale e di eguaglianza sostanziale, sia garantito il soddisfacimento delle esigenze di vita cui erano precedentemente commisurate le prestazioni considerate, mentre la rimozione del divieto di cumulo in questione tra il trattamento di reversibilità e la rendita ai superstiti erogata dall’INAIL in caso di decesso del lavoratore conseguente a infortunio sul lavoro o malattia professionale, disposto dall’art. 73 legge 23 dicembre 2000 n. 388, non ha introdotto una disciplina privilegiata per i trattamenti di reversibilità, ma ha solo inteso modificare la normativa del settore tenendo conto della giurisprudenza di legittimità formatasi al riguardo.

L’abolizione del divieto di cumulo con la reversibilità operata con la legge 388/2000 riguarda quindi solo la rendita Inail erogata ai superstiti in caso di decesso del lavoratore.

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